Unioni civili
Ultima modifica 15 gennaio 2024
Con la legge n.76/2016 è stato introdotto nell’ordinamento dello stato civile italiano l’istituto dell’Unione Civile tra persone dello stesso sesso e, dopo la fase transitoria disciplinata con il DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016, sono stati pubblicati su G.U. n. 22 del 27 gennaio 2017, in vigore dall’11.2.2017 i decreti attuativi n. 5, 6 e 7.
In seguito la Circolare del Ministero dell’Interno n. 3 /2017 avente ad oggetto Decreto del Ministero dell’Interno emanato ai sensi dell’art. 4 del d.lgs 19.1.2017, n. 5 (Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76) contiene le Formule e il registro definitivo per la Costituzione delle Unioni Civili . Il d.lgs. n. 7 del 19.1.2017 contiene invece le modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Chi può chiedere la costituzione dell'Unione Civile
Possono chiedere l’unione civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire. Non c’è obbligo di residenza nel Comune di Bra . Gli stranieri dovranno allegare alla richiesta un Nulla Osta alla costituzione dell’Unione Civile rilasciato dall’Autorità diplomatica/consolare in Italia dello stato Estero di cittadinanza. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta e' sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la liberta' di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva laliberta' di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
Luogo di prenotazione
Stato Civile Comune di Bra: Via Barbacana n. 6
La richiesta di primo appuntamento è in carta libera e deve essere presentata congiuntamente dagli interessati tramite:
- Consegna cartacea allo Stato Civile sito in Via Barbacana n. 6, aperto: dal lun. al ven. dalle 8,30 alle 12,45 ed il giov. dalle 08,45 alle 16 previo appuntamento telefonico ai numeri seguenti : 0172 438244/242
- Invio telematico via e.mail: anagrafe@comune.bra.cn.it con scansione anche dei documenti di riconoscimento
- Invio telematico via PEC: comunebra@postecert.it della dichiarazione con firma digitale o qualificata di entrambi i richiedenti
Procedura
La Procedura si svolge in due fasi successive.
Nella prima, chi intende costituire un unione civile, con apposito modulo di richiesta, deve chiedere un appuntamento allo Stato Civile del Comune di Bra affinché, nel giorno che verrà in tale sede concordato, le parti potranno congiuntamente comparire dinanzi all’ufficiale dello stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. E’ prevista la possibilità di farsi rappresentare da un procuratore speciale ai sensi dell’art.12 c.7 dpr 396/2000 (risultante da scrittura privata quando non è espressamente previsto che esso debba risultare da atto pubblico)
Il registro è composto di due parti: nella parte prima l’ufficiale dello Stato Civile iscrive gli atti di costituzione avvenuti davanti a lui; nella parte seconda, composta di fogli in bianco si iscrivono i casi previsti dall’art. 134 bis, comma 2 del d.lgs. n. 5 del 19.1.2017.
L’ufficiale dello stato civile redigerà un verbale ed inviterà le parti a comparire nuovamente dinnanzi a sé, non prima di 30 giorni, per la costituzione vera e propria dell’unione civile.
L’ufficiale dello stato civile ha trenta giorni per eseguire tutte le verifiche necessarie presso i comuni di nascita e di residenza, e se cittadino italiano residente all’estero, anche presso il competente ufficio consolare, per accertare che non sussistano impedimenti alla costituzione dell’unione. Decorsi trenta giorni la parti potranno presentarsi per unirsi civilmente e se sarà possibile procedere in una data antecedente, l’ufficiale di Stato Civile ne darà obbligatoria comunicazione alle parti.
L’Ufficiale di stato civile comunica altresì la sussistenza di un impedimento e l’insussistenza dei presupposti e non procede alla costituzione dell’Unione civile.
Quando osta un impedimento per il quale è stata concessa autorizzazione, una delle parti deve presentare copia del relativo provvedimento.
Quando vi è necessità o convenienza di costituire l’unione civile in un comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta, l’Usc, completate le verifiche, su istanza delle parti, delega per iscritto l’Ufficiale di Stato Civile del Comune dalle stesse indicato, esprimendo nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza.
Decorsi 180 giorni dal termine del processo verbale o dalla data della comunicazione obbligatoria la richieste e le verifiche scadono e si considerano come non avvenute.
Nella seconda fase le parti, in una sala aperta al pubblico, alla presenza di due testimoni, dichiareranno congiuntamente di voler costituire l’unione civile all’ufficiale dello stato civile, che dovrà indossare la fascia tricolore e che redigerà un secondo atto e lo farà sottoscrivere a tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente).
E’ competente a ricevere l’atto il Sindaco, vice sindaco in sua assenza, l’assessore delegato e chiunque abbia i requisiti di elezione a consigliere comunale.
L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, (la persona a lui unita civilmente,) i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino ai secondo grado, intervengono come dichiaranti.
Nella dichiarazione le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.
Tale scelta ha solo un valore simbolico e nei documenti ufficiali ciascuno continuerà ad utilizzare solo il proprio cognome originario.
Possono inoltre dichiarare di scegliere:
1) il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali;
2) la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato
Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civili deriva l’obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Casi particolari:
Costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale (art. 70 novies DPR 396/2000)
- Se una delle parti dell'unione civile, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.)
Costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita (art. 70 decies DPR 396/2000)
- Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo puo' procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, purche' le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.
- L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita e procede secondo le modalita' di cui all'art.70 novies. L'Ufficiale dello stato civile rilascia il documento attestante la costituzione dell'unione, recante i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni;
Requisiti
All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile. In particolare, sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermita' di mente;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte;
La sussistenza di una delle sopra elencate cause impeditive, comporta la nullità dell'unione civile.
Luoghi di celebrazione e costi
La celebrazione delle Unioni Civili potrà avvenire nelle sale già in uso per la celebrazione dei matrimoni civili e dovrà essere corrisposto il diritto fisso di utilizzazione previsto dalle vigenti tariffe. La prenotazione delle sale istituzionali deve essere effettuata necessariamente il giorno del primo appuntamento sulla base delle disponibilità del momento.
Matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani
Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
Documenti
Il disciplinare utilizzo sale comunali
Modulistica
Richiesta uso sale di rappresentanza
Richiesta sala Giunta gratuita in settimana