Riconciliazione tra coniugi separati
Ultima modifica 26 ottobre 2023
I coniugi separati, che si siano riconciliati, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l’intervento del Giudice, tramite una dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio, ovvero nel Comune di residenza degli sposi.
Chi può fare la richiesta: Esclusivamente gli interessati.
Dove richiederla: Allo Stato Civile del Comune che provvederà a richiedere d’ufficio, su segnalazione degli sposi, la copia integrale dell’atto di matrimonio se iscritto in un comune diverso. La dichiarazione di riconciliazione sarà ricevuta previo appuntamento.
Requisiti richiesti:
- Documento di identità
- Presenza di entrambi gli sposi
Normativa di riferimento
- Artt. 154, 157 c.c.
- Art. 63 comma 1 – lettera “g”, D.P.R. 396/2000
A dichiarazione avvenuta e trascrizione del relativo atto, sarà cura dell’ufficio l’annotazione sull’atto di matrimonio nonché l’aggiornamento anagrafico per la certificazione.