Dichiarazione di morte

Ultima modifica 26 ottobre 2023

Deve essere presentata all’ufficio dello stato civile del Comune dai congiunti, dalle persone conviventi con il defunto, da una persona delegata o informata del decesso entro le 24 ore dal decesso.

Nel caso di morte avvenuta in ospedale, casa di riposo, struttura socio assistenziale o in un altro istituto, la comunicazione compete al direttore sanitario o altra persona delegata dall’Amministrazione sanitaria, sempre entro le 24 ore dal decesso. La comunicazione deve contenere cognome e nome del defunto, luogo e data di nascita del defunto, residenza e cittadinanza del defunto, stato civile del defunto e se coniugato il cognome ed il nome del coniuge, luogo, giorno e ora della morte. Nel documento non deve essere riportata la causa del decesso ma semplicemente se vi sia sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Nei casi di morte avvenuta per causa violenta o fatti che escludano eventi naturali o vi sia sospetto di reato, la comunicazione al Comune sarà effettuata dall'Autorità giudiziaria o dall'autorità di Polizia giudiziaria nel minor tempo possibile, compatibilmente con le esigenze dell’evento. In questo caso, il magistrato autorizza, se necessario, il trasporto presso la sala mortuaria  per consentire  l’ispezione  cadaverica. La notizia di decesso viene trasmessa all’ufficiale dello stato civile dall’Autorità giudiziaria a mezzo di nulla osta al seppellimento.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto a perizia necroscopica, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal decesso. Il periodo di osservazione può essere prorogato fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o morte apparente salvo che il medico necroscopo non   accerti   il   decesso   attraverso l'elettrocardiografo, essere ridotto a meno di 24 ore nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere presenti segni di  iniziata putrefazione o quando vi siano altre ragioni speciali che lo richiedano. Durante il periodo di osservazione la salma deve essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

L’ufficiale dello stato civile, prima di procedere al rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura (tumulazione o inumazione) e dell’autorizzazione alla cremazione,  deve completare il fascicolo degli allegati agli atti di morte con il certificato necroscopico. Il certificato è rilasciato da personale medico necroscopo. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. Nella   stesura   del   certificato   deve   essere   riportata   l’esistenza   di   indizi   di   morte dipendenti da reato o morte violenta. La visita ispettiva da parte del medico deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8 - 9 - 10 del DPR 1 settembre 1990 n. 285 e comunque non oltre le 30 ore dal decesso. Persona autorizzata ad attivare l’intervento del medico necroscopo è l’ufficiale dello stato civile.

 

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