Adozioni
Ultima modifica 26 ottobre 2023
Il Comune provvede esclusivamente alla trascrizione e/o alle relative annotazioni dei provvedimenti provenienti dal Tribunale.
Per le adozioni nazionali o internazionali, queste riguardano bambini italiani e bambini stranieri. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, l’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e non più di 45 l’età dell’adottando e i coniugi con i requisiti di legge possono presentare domanda al Tribunale per i Minorenni di Torino.
Normativa di riferimento:
- Codice Civile - art. 231 e seguenti titolo VII - Della Filiazione
- Decreto Presidente della Repubblica 396 del 2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile.
- Legge n. 218 del 31 maggio 1995 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
- L. 4 maggio 1983 n. 184.
- L. 28 marzo 2001 n. 149.