Trascrizione atti di morte dall’estero

Ultima modifica 26 ottobre 2023

L’ufficio di Stato Civile  si occupa della trascrizioni degli atti relativi alle morti avvenute all’estero di soggetti residenti in Bra , o iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o aventi come ultima residenza in Italia Bra. In mancanza di tutte queste condizioni anche l’individuazione di Bra quale comune di nascita può costituire motivo di trascrizione.

I Consolati italiani devono inviare ai competenti comuni italiani (comuni di residenza) gli atti di stato civile formati all’estero relativi ai cittadini italiani ( i quali – o i loro familiari – hanno l’onere di informare dell’evento che li riguarda il Consolato competente).

La richiesta di trascrizione dell’atto può pervenire all’ufficio, oltre che per via consolare, anche tramite il privato cittadino che sia in possesso di un atto formato all’estero e che, avendone interesse, presenti apposita istanza all’ufficiale dello stato civile che provvederà a controllare la congruità della documentazione.

Per procedere alla trascrizione di un atto di morte proveniente dall’estero questo deve possedere determinate caratteristiche:

  • deve essere prodotto in originale
  • deve riportare la legalizzazione del Consolato italiano del Paese da cui proviene
  • deve essere accompagnato da una traduzione debitamente legalizzata o asseverata. 

Questi adempimenti non sono necessari se proviene da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 che prevede l’apposizione del timbro dell’Apostille in luogo della legalizzazione consolare, se rilasciato ai sensi della Convenzione di Vienna dell’8/9/1976 sul previsto modello plurilingue che non necessita nè di traduzione né di legalizzazione, se proveniente dall’Argentina, dove in base all’accordo del 9/12/1987 gli atti di stato civile prodotti dagli interessati non necessitano di legalizzazione ma devono riportare l’Apostille, oppure sono soggetti a controllo di autenticità, se proviene dalla Polonia, paese che ha aderito alla Convenzione di Atene del 15/9/1977 che prevede l’esenzione della legalizzazione.

Essendo la casistica piuttosto estesa si consiglia, per ulteriori chiarimenti e per l’esame della documentazione eventualmente in possesso degli interessati di contattare l’ufficio trascrizioni al numeri telefonici sottoindicati. Contestualmente alla trascrizione dell’atto ha luogo la variazione anagrafica. Da quel momento il soggetto viene cancellato dalla popolazione residente ed è possibile produrre la certificazione relativa al decesso.


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