Separazioni patrimoniali tra coniugi
Ultima modifica 26 ottobre 2023
Ai sensi dell’art. 159 del Codice civile, il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sez. III Capo VI del Codice Civile. Contestualmente alla celebrazione del matrimonio, civile davanti al Sindaco o suo delegato, religioso davanti al parroco o ministro di culto, può essere scelto il regime della separazione dei beni.
Successivamente alla celebrazione del matrimonio, è possibile optare per una diversa forma di convenzione matrimoniale (costituzione fondo patrimoniale oltre che passare dalla comunione alla separazione o viceversa ) rendendo una dichiarazione unicamente dinanzi al notaio, previa esibizione dell’ estratto dell’atto di matrimonio, riportante la scelta fatta fino a quel momento.
Il rilascio dell’ estratto è in carta libera , esente da diritti di segreteria.
I cittadini stranieri potranno effettuare la scelta del regime patrimoniale ai sensi dell'art.30, primo comma della legge 31 maggio 1995, n.218. Potranno altresì farsi trascrivere ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 396/2000 l’atto di matrimonio che li riguarda, formato all’estero, unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione o apostille da parte della competente autorità straniera. Se l’atto formato all’estero fosse sprovvisto di legalizzazione, lo straniero potrà richiedere l’integrazione al Consolato del proprio Paese di appartenenza presente in Italia e curerà inoltre la legalizzazione della firma del Console presso la Prefettura di Cuneo.
L’ufficiale di Stato Civile dopo aver provveduto alla trascrzione all’atto potrà rilasciare una copia integrale dello stesso, in carta libera, esente da diritti di segreteria da portare al Notaio per una eventuale scelta della separazione dei beni o costituzione fondo .
Tempi: immediati.