Documento individuale anche per i minorenni
Ultima modifica 26 ottobre 2023
Novità per i minorenni che vorranno viaggiare in Europa e all'estero, visto che dal 26 giugno 2012 tutti i minorenni potranno farlo solo con un documento di viaggio individuale. Da questa data, infatti, non sono più valide le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Restano comunque validi, fino alla naturale scadenza, i passaporti che riportano l'iscrizione dei figli minori, ma solo per i titolari.
Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare devono essere in possesso di passaporto per l'espatrio, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:
- accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es:tutore, esercente la potestà genitoriale).
Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all'atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore. Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell'espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l'esibizione dello stato di famiglia o dell'estratto di nascita del minore.
Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell'atto di affido.
Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.
- affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
- affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)
Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.
La dichiarazione di accompagnamento
Importanti novità dal 4 giugno 2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di accompagnamento.
I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura.
Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento dell'accompagnatore, dei genitori e del minore.
Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.
Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
Ciò significa che:
- Non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni;
- Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ciò è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.);
- Ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.
- La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: www.poliziadistato.it