Cambio nome o cognome
Ultima modifica 26 ottobre 2023
Chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome, oppure cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Nella domanda occorre esporre le ragioni a fondamento della richiesta e indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto, assunte tutte le informazioni del caso, se ritiene meritevole di essere presa in considerazione autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza un avviso che contiene il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di 30 giorni.
Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.
Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.
Trascorso il termine, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonchè la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.
I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate in precedenza. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.