Carta di identità elettronica

Ultima modifica 26 ottobre 2023

Nel corso dell'anno 2016 il Ministero dell'Interno ha avviato il processo per sostituire progressivamente, alla data di rispettiva scadenza, le carte d'identità cartacee fin'ora in uso con le nuove carte d'identità elettroniche (sigla: C.I.E.). Così come già avviene per altri documenti identificativi (es.: patente di guida), la carta di identità elettronica verrà confezionata e fatta pervenire al cittadino a cura del Ministero stesso: ai Comuni spetterà solo più la raccolta delle richieste di emissione delle nuove C.I.E. e dei relativi dati da parte del cittadino. Dopo un primo gruppo di circa 200 Comuni sperimentatori, il Ministero ha individuato un secondo gruppo di 350 Comuni, fra i quali rientra Bra, che sono stati dotati di postazioni informatiche idonee a istruire elettronicamente la pratica di emissione delle nuove C.I.E. Entro i prossimi mesi, tutti i Comuni italiani dovranno abbandonare l'emissione della vecchia carta d'identità cartacea e passare alla nuova procedura per la C.I.E. Pertanto, il Comune di Bra ha avviato, con decorrenza da lunedì 2 ottobre 2017, la procedura di emissione della nuova carta d’identità elettronica (C.I.E.). Nei paragrafi che seguono viene descritto cosa cambia e cosa no rispetto alla vecchia carta d'identità cartacea.

 

Caratteristiche del documento

La nuova Carta di identità elettronica si presenta come una tessera di materiale plastico dalle dimensioni uniformate a quelle delle altre smart card (bancomat, carte di credito, patente, ecc.) ormai di uso comune. Essa è dotata di un microprocessore (chip) informatico nel quale sono immagazzinate elettronicamente diverse informazioni. Grazie a ciò, la nuova C.I.E. è:

  • un documento di identificazione del cittadino che consente di comprovare in modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero;
  • un documento di viaggio parificato al passaporto in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi (es.: area "Shengen");
  • uno strumento da utilizzare per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) dello Stato;
  • un sistema per autenticarsi nei servizi telematici della pubblica amministrazione che consentano tale modalità di identificazione.

La carta ha un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra che prende il nome di numero unico nazionale.

 

Validità del documento

Tutte le carte di identità cartacee già in circolazione rimarranno pienamente valide fino alla scadenza su di esse indicata: la nuova C.I.E. verrà rilasciata solo a tale scadenza, oppure in sostituzione per furto, smarrimento o deterioramento tale da non consentirne più l'utilizzabilità.

La validità della C.I.E. rimane invariata rispetto al precedente tipo di documento cartaceo:

• TRE anni di validità per i minori di età inferiore a tre anni,
• CINQUE anni di validità per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni,
• DIECI anni di validità per i cittadini maggiorenni,

tenendo conto che la data di scadenza di tutte le carte di identità rilasciate o rinnovate a partire dal 10.02.2012 corrisponde al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo come sopra indicato.

 

Costo del documento

Il costo della C.I.E. è stabilito in € 22,20 (di cui euro 16,79 vanno allo Stato ed euro 5,41 al Comune), da pagare allo sportello comunale in contanti o tramite POS (solo bancomat ed alcune carte prepagate), al momento del rilascio della ricevuta di richiesta di emissione della C.I.E. (vedi più sotto). In futuro sarà possibile pagare anticipatamente anche on line tramite il circuito Pago PA, non appena questo sarà reso disponibile.

 

Chi rilascia la C.I.E.?

Il processo di produzione e stampa del documento avviene a cura del Ministero dell'Interno - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che farà pervenire il documento al cittadino entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta, all'indirizzo indicato dal richiedente (propria residenza o presso diverso domicilio). Lo stesso può anche scegliere di farsi consegnare il documento d'identità presso lo sportello comunale in cui ha presentato la richiesta. Considerati i tempi di prenotazione e di consegna della nuova C.I.E., è necessario che i cittadini richiedano con congruo anticipo l’emissione del nuovo documento elettronico, dato che non è possibile il rilascio a vista dello stesso.

 

Chi può richiedere la C.I.E.?

La C.I.E. può essere richiesta da tutti coloro (cittadini italiani, comunitari e non) che risultano iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Bra o che comunque abbiano, in tale Comune, la loro dimora ai sensi delle vigenti norme in tema di Regolamento Nazionale di Anagrafe (D.P.R. 223/1989 e s.m.i.).

Per i cittadini residenti in altro Comune italiano la richiesta della C.I.E. può avvenire solo per sopperire a necessità derivanti da gravi e comprovati motivi che non consentono di recarsi presso il proprio Comune di residenza (Circolare Ministero dell'Interno del 05/11/1999) e solo dopo aver ricevuto, da tale Comune, il relativo nulla osta.

Per richiedere la C.I.E. a nome di un minore, questi deve essere accompagnato allo sportello comunale da chi ha la responsabilità genitoriale (genitore o tutore), munito di valido documento di riconoscimento e, nel caso del tutore, anche di copia della sentenza di nomina.

 

Quando si può richiedere la C.I.E.?

Come per la carta d'identità cartacea, la nuova Carta di identità elettronica si può richiedere esclusivamente per i seguenti motivi:

  • Primo rilascio;
  • Smarrimento o furto della carta d'identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia;
  • Deterioramento della carta d'identità in corso di validità, previa verifica del relativo stato da parte del personale di sportello;
  • Scadenza della carta d'identità (il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza prevista).

Il cambio di residenza non costituisce motivo di rilascio anticipato della carta d'identità; essendo la residenza un dato che non contribuisce all'identificazione della persona, la relativa variazione non altera la funzione del documento di riconoscimento (Circolare Ministero dell'Interno 31 dicembre 1992 n. 24).

 

Come si fa a richiedere la C.I.E.?

La procedura di acquisizione dei dati personali richiede mediamente 20/30 minuti a persona e le postazioni abilitate dal Ministero presso i nostri Servizi Demografici sono due. Ciò significa che i tempi di attesa sono maggiori rispetto a quelli previsti in precedenza per il rilascio della carta d'identità cartacea. Pertanto è stato predisposto un duplice canale di prenotazione:

a) Prenotazione on line direttamente da casa, tramite il Portale istituzionale C.I.E.Online, messo a disposizione dal Ministero all'indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it, all'interno del quale il cittadino, oltre a trovare tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della C.I.E., ha la possibilità, tramite il link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/, di prenotare l'appuntamento con gli uffici comunali ed indicare l'indirizzo di consegna della C.I.E.; in tal caso, nel giorno ed ora prenotati ci si presenta, muniti di quanto più sotto indicato, presso la postazione n. 1 dello sportello carte d'identità, al piano terreno in Via Barbacana 6; si consiglia di recare con sé, stampato oppure su smartphone o tablet, anche la ricevuta di appuntamento rilasciata dal portale ministeriale.

b) Richiedendo un appuntamento direttamente al Comune di Bra. Per effetto delle norme dettate per contrastare la pandemia l'accesso agli uffici comunali è consentito solo previo appuntamento. Pertanto, per prenotare un appuntamento per richiedere il rilascio di una C.I.E. è necessario chiamare il numero 0172 438311 oppure inviare una e-mail all'indirizzo: sportelloci@comune.bra.cn.it

 

Cosa serve per richiedere la C.I.E.?

Una volta ottenuta la prenotazione, o comunque l'accesso alla postazione assegnata, è necessario presentarsi muniti di:

  • Carta di identità scaduta o in scadenza o deteriorata; oppure denuncia di furto o smarrimento della precedente carta d’identità resa presso le autorità competenti.
  • Una foto formato tessera recente (fatta da non più di sei mesi) ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla Questura per il rilascio del passaporto, ovvero: su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il volto sia ben visibile - vedi istruzioni su http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf); in alternativa, la fotografia, comunque dotata dei requisiti suddetti, può anche essere contenuta in una chiavetta USB, in formato .jpeg, dimensione massima 500kb e 400dpi.
  • La tessera sanitaria - codice fiscale in corso di validità.
  • Denaro contante (euro 22,20, si può rilasciare resto) oppure carta Bancomat.

 

Furto, smarrimento o deteerioramento della C.I.E.

Come già per la Carta d'identità cartacea, in caso di furto o smarrimento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità (Stazione dei Carabinieri, Polizia Municipale, Posto di polizia di P.S., Questura) ed altro documento di riconoscimento. Nel caso non si abbia un altro documento identificativo, occorre presentarsi allo sportello accompagnati da due testimoni, muniti di documenti validi. Per sporgere la denuncia è utile conoscere il numero di serie della Carta d'identità smarrita o rubata; nel caso in cui non se ne sia in possesso, ci si può rivolgere di persona (non per telefono) allo sportello Carte d'Identità previa prenotazione tramite Ufficio Informazioni come da soprastante paragrafo 7, lettera b). 

Inoltre, in caso di furto o smarrimento di una carta d'identità elettronica, il cittadino, oltre a sporgere regolare denuncia presso le Forze di Polizia, deve effettuare il blocco della propria C.I.E., per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai servizi in rete, contattando il servizio di help desk della C.I.E. reperibile nei contatti a questo link http://www.cartaidentita.interno.gov.it/contatti/, oppure contattando il numero 800263388 fornendo i seguenti dati:

- Nome e Cognome
- Codice Fiscale
- Numero della C.I.E. se disponibile
- Estremi della denuncia presentata alle forze dell'ordine

(il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00 ed è valido solo per la nuova C.I.E.). 

Una volta fatto tutto ciò, lo sportello comunale avvierà quindi la richiesta di una nuova carta d'identità elettronica, con nuovi numeri di serie e decorrenza dalla data di nuovo rilascio (alla lettera non trattasi dunque di duplicato), dietro la nuova corresponsione dell'importo di cui al precedente paragrafo 3.

 

Cittadini non comunitari

I cittadini non comunitari devono presentare l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovopresentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso. In caso di richiesta della prima carta d’identità dovranno presentare anche il passaporto o documento di riconoscimento del paese estero.

 

Validità per l'espatrio

La C.I.E. può essere rilasciata valida o non valida per l’espatrio per tutti i cittadini italiani. Quando non è valida per l’espatrio appare apposita dicitura.

Per effetto delle previsioni contenute nel DPR 6 agosto 1974, n. 649, recante "Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio", al momento del rilascio della CIE il richiedente avente  prole minore  dovrà, come di consueto, dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni che inibiscono il rilascio di un documento valido per l'espatrio, utilizzando la attuale modulistica, ma  non dovrà più dichiarare di avere l’assenso all’espatrio dell’altro genitore, non più previsto, bensì l’assenza di provvedimenti giudiziali di inibizione (divieto) all’espatrio. Il passaporto e la CIE  non possono infatti essere rilasciati se è stata emessa una inibitoria (per max 2 anni), qualora sussista il rischio che il richiedente possa sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi nei confronti dei figli.

Resta invariata la necessità dell’assenso di entrambi i genitori o, in mancanza, dell’autorizzazione del Giudice tutelare, nel caso di rilascio della carta di identità valida per l’espatrio ai minori di anni 18.

 

 

Minori 

Nel caso in cui l'intestatario del documento sia un minore, tale dichiarazione deve essere resa da coloro che hanno la responsabilità genitoriale (genitori o tutore). Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, questi deve far pervenire (anche per via telematica, così come previsto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000) una dichiarazione di consenso all’espatrio (vedi allegati, in fondo alla pagina), redatta in carta semplice, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di identità. 

Nel caso di rifiuto all’assenso da parte da parte di un genitore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare da richiedere in tribunale. In mancanza dell’assenso o della suddetta autorizzazione la carta sarà rilasciata non valida per l’espatrio.

Restano valide le indicazioni riguardo la sottoscrizione da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione): essi devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura. (Vedi moduli allegati in fondo alla pagina)
Cittadini stranieri 

I cittadini non italiani, comunitari ed extracomunitari, maggiorenni e minorenni, possono ottenere solo il documento di identità non valido per l’espatrio.

Per un elenco aggiornato dei Paesi in cui è possibile entrare con la carta d’identità, si consiglia di consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, selezionando il Paese di proprio interesse.



Acquisizione impronte digitali e verifica dei dati personali

Dopo l'operazione di inserimento dei dati che, a partire da coloro che hanno compiuto 12 anni di età, prevede anche l'acquisizione del dato biometrico delle impronte digitali, l'operatore stamperà un modulo di riepilogo che verrà sottoposto all'attenzione del richiedente, per la verifica dei dati personali e per l'acquisizione della firma autografa.

All'acquisizione della firma non si procede nei casi in cui l'intestatario della C.I.E. non abbia compiuto il dodicesimo anno di età ed in tutti gli altri casi in cui vi sia l'impossibilità a sottoscrivere.

 

PIN/PUK 

Al termine della procedura di richiesta, verrà rilasciato al cittadino un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della C.I.E., e la prima parte dei codici PIN/PUK associati ad essa. La seconda parte dei codici saranno contenuti nella busta di consegna della C.I.E. che verrà recapitata al domicilio del richiedente o presso lo stesso Ufficio comunale e permetteranno di utilizzare la C.I.E. per usufruire di tutti i servizi della P.A. che richiedono e/o consentono l’autenticazione in rete mediante tale mezzo. Il modulo di riepilogo non costituisce un sostitutivo del documento d’identità richiesto.

 

Possibilità di esprimersi sulla donazione di organi e tessuti

La procedura di emissione della nuova C.I.E. prevede anche la facoltà, per il cittadino maggiorenne, di indicare in modo esplicito il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte, sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti nazionale (S.I.T.). 

Tale volontà potrà essere successivamente modificata presso i nostri uffici ad ogni rinnovo della carta d’identità elettronica stessa, oppure in qualsiasi altro momento presso la ASL CN2 ALBA BRA (attualmente presso l'Ufficio Medicina Legale – Sede di Alba: Via Galimberti n. 7/b).

Per approfondire il contenuto, il significato, le possibili motivazioni e l'utilizzo dell'assenso, diniego o astensione da tale dichiarazione, si veda il documento allegato: "Una scelta in comune_donazioni organi e tessuti". Il consenso alla donazione di organi e tessuti è gratuito e non comporta l'obbligo o la necessità di iscriversi ad Enti od associazioni.

 

Persone impossibilitate a presentarsi allo sportello per motivi particolari

Per i cittadini impossibilitati a presentarsi allo sportello per gravi motivi di salute, o perché appartenenti a ordini religiosi soggetti a clausura, o per motivi di detenzione, od altri indicati dalle vigenti disposizioni, una persona incaricata dal richiedente (ad es., un familiare) dotata di delega scritta (vedi allegato in fondo alla pagina) potrà richiedere il rilascio della C.I.E. per l'interessato impossibilitato seguendo l’iter della prenotazione di cui al precedente paragrafo 7, lettere a) o b) e presentandosi al suo posto: al momento della redazione della pratica per la C.I.E., l’Ufficiale d’anagrafe segnalerà l’impossibilità del rilascio delle impronte digitali e sospenderà la pratica in attesa di acquisizione della firma che avverrà concordando con il delegato del cittadino il passaggio a domicilio/ospedale/casa di riposo o di detenzione da parte di un incaricato del Comune per la verifica dell’identità della persona e la firma, se possibile. L'Ufficiale di anagrafe riprenderà la pratica dopo aver acquisito con lo scanner la firma autografa e la completerà inviando la richiesta di produzione della C.I.E..

In alternativa, il soggetto munito di delega del soggetto interessato potrà anche richiedere l’emissione del documento nella versione cartacea portando la carta d’identità scaduta e tre fotografie: la procedura per l'identificazione e la firma da parte dell'interessato avviene come sopra descritto per la richiesta di C.I.E. per persona impossibilitata per gravi motivi.

 

Eccezioni

A partire dal 2 ottobre 2017, presso il Comune di Bra di norma è obbligatoria la procedura di rilascio della sola C.I.E., e non è più previsto il rilascio della carta d'identità nel vecchio formato cartaceo, se non nei seguenti casi eccezionali:

- Cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero); infatti per essi non è ancora attualmente prevista la possibilità di dotarsi di C.I.E.;
- Casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per i seguenti tassativi motivi, stabiliti dalla Circolare Ministeriale n. 4/2017:

  • salute;
  • viaggio;
  • consultazione elettorale;
  • partecipazione a concorsi;
  • partecipazione a gare pubbliche (amministrative).

In tali casi di urgenza, il cittadino dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi allegato in fondo alla pagina), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., indicando chiaramente la circostanza invocata, nonché la modalità in cui l'Ufficio può controllare la dichiarazione stessa, nel caso si tratti di fatto, stato o qualità personale risultante da registri, atti o documenti detenuti da una pubblica amministrazione; in caso contrario, la documentazione, ancorché differita, della circostanza invocata dovrà essere effettuata, entro il termine fissato dall'Ufficio, dal cittadino che l'ha indicata. In mancanza, o in caso di non sussistenza totale o parziale della circostanza stessa, il cittadino sarà passibile delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del precitato D.P.R. n. 445/2000.

Nei casi suddetti, il rilascio della Carta d'identità cartacea avverrà ancora secondo le modalità, i tempi ed i costi previsti in precedenza rispetto alla data del 2 ottobre, di entrata in vigore della C.I.E. presso questo Comune.

Le modalità di richiesta della carta di identità cartacea sono della sezione dedicata Carta di identità cartacea

 

Utilizzo della ricevuta di richiesta della C.I.E. come documento di riconoscimento

Con la circolare 9/2019 il ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti sull'utilizzo della Ricevuta della richiesta Cie come documento di riconoscimento confermando la possibilità di utilizzare la ricevuta come documento di riconoscimento nelle more della effettiva consegna del documento di identità. A tal fine, dal 3 marzo scorso 2019 è stato inserito nella prima pagina della ricevuta un Qr code che, tramite l'Applicazione Ve.Do rilasciata gratuitamente dal ministero dell'Interno permette di verificare l'autenticità della ricevuta esibita e l'esistenza di una Cie in fase di produzione o di consegna, associata al richiedente e contrassegnata dallo stesso numero riportato sulla ricevuta. Tale strumento permette altresì di accertare l'avvenuta consegna del documento di identità al titolare, circostanza che impedisce l'utilizzo della ricevuta con finalità di riconoscimento. L'utilizzo di tale documento consente di ridurre i casi di urgenza per il rilascio della carta in formato cartaceo: la ricevuta sopperisce infatti ai casi di "reale e documentata" urgenza (motivi di salute, partecipazione a concorsi o gare pubbliche) già previsti nella circolare ministeriale 8/2017. In allegato la circolare completa. 

 

Periodo transitorio

Ai sensi di quanto disposto da questa Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n.160/2017, tenuto conto di quanto stabilito altresì dal combinato disposto fra le altre Circolari ministeriali n. 18/2016 e n. 11/2016, nel periodo di prima applicazione dal 2 ottobre 2017 e fino al 30 dicembre 2017, presso questo Comune verranno ammessi, a motivazione della dichiarazione d'urgenza allegata alla richiesta di rilascio della carta d'identità secondo il formato cartaceo, anche circostanze e motivi d'urgenza diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 16., purché congrui ed attendibili. Inoltre, in tale periodo di prima applicazione, non si procederà al controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui a questo ed al precedente paragrafo, se non in caso di palese falsità od incongruenza delle motivazioni addotte.

Dal 31 dicembre 2017, tutte le dichiarazioni sostitutive allegate alla richiesta di rilascio della carta d'identità in formato cartaceo verranno controllate ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui al precedente paragrafo 16., con possibilità di applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., compresa la possibile riconsegna forzata del documento cartaceo ingiustamente ottenuto.

 

Consulta il vaemecum del Ministero dell'Interno sui VANTAGGI DELLA CIE oppure visita la pagina dedicata alla CIE del sito internet del Ministero.

 

Documenti

Informazioni sulla possibilità di donare organi e tessuti

La delibera della Giunta

Comunicato dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato

Circolare del Ministero dell'Interno su Cie difettose

Nota del Ministero per verificare la funzionalità del documento

Circolare per l'utilizzo della ricevuta di richiesta come documento

Informativa per la protezione dei dati personali

 

Modulistica

Delega richiesta carta identità

Dichiarazione espatrio minore resa dal genitore

Dichiarazione espatrio minore resa da tutore

Dichiarazione sostituzione per urgenza

Dichiarazione di accompagnamento all'estero

Richiesta CIE minore straniero

 


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