Dichiarazione di nascita

Ultima modifica 26 ottobre 2023

Come e dove denunciare la nascita di un bambino

La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti modalità:

  • entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria o Casa di cura dove è avvenuta la nascita.
  • entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi.

nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

 

Dichiarazione tardiva

Se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all'Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica. Nel caso di nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione, la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale di Stato civile del Comune di nascita.

La denuncia di nascita può essere resa:

  • da uno dei genitori se coniugati
  • da entrambi i genitori, se non coniugati - riconoscimento di figlio naturale
  • da un procuratore speciale nominato dai genitori
  • dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata

Per poter effettuare il riconoscimento è necessario  aver compiuto i sedici anni.

 

Documentazione da presentare

  • Attestazione di avvenuta nascita rilasciata in originale dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
  • Documento d’identità in corso di validità

 

Attribuzione del nome al neonato

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo' essere costituito da un solo nome o da piu' nomi, anche separati, non superiori a tre. 2. Nel caso siano imposti due o piu' nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi». (art.5 L.219/2012). 

È vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

In caso di cittadini stranieri non coniugati, gli stessi dovranno  rendere dichiarazione di capacità al riconoscimento e di attribuzione del Cognome al nato, secondo quanto prevede la legge del loro Stato di appartenenza. 

I cittadini marocchini dovranno attenersi, per la scelta del nome da attribuire, all’elenco fornito dal Consolato del Marocco, tramite la Prefettura: se il nome non è compreso nell’elenco, l’ufficiale di stato civile dovrà richiedere  prima conferma di accettazione allo stesso Consolato in Torino. Se il cittadino straniero non conosce la lingua italiana dovrà essere accompagnato da un interprete che dovrà giurare davanti all’ufficiale di stato civile di ben adempiere al compito di traduttore che gli è stato affidato.

 

Attribuzione del cognome di entrambi i genitori

La decisione della Corte Costituzionale n.131/2022 sull’attribuzione del cognome di entrambi i genitori e le indicazioni del Ministero dell’Interno per l’attività degli ufficiali di stato civile in vigore a far data dal 2/6/2022 (fonte ANUSCA)

 La Corte, nella sentenza, enuncia alcuni principi base ai quali attenersi e cioè:
-  trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi a far data dal 02.06.2022;

-  tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome al figlio e quindi la sentenza troverà applicazione alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo.
 
 Quali sono le nuove regole?
Il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo loro diverso accordo, e questa diviene la procedura ordinaria. I genitori devono altresì decidere anche l’ordine dei cognomi e, qualora manchi l’accordo, dovranno attivarsi per ottenere un intervento giudiziale: non esiste altro modo di sanare la mancanza di accordo dei genitori, in attesa di una specifica normativa a seguito di un intervento legislativo invocato dalla stessa Corte. Ovviamente, anche per poter attribuire al figlio il cognome di solamente uno dei genitori, è necessario il loro accordo, non surrogabile in via giudiziale, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio: nello specifico, se la regola è il cognome di entrambi i genitori, per poterne attribuire uno solo è necessario l’accordo di entrambi i genitori e la mancanza non può essere risolta neanche in via giudiziale, non esistendo un disciplina normativa in proposito. Come ben chiarito nella circolare ministeriale “l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori”: se dunque i genitori non sono d’accordo nell’attribuire al figlio il solo cognome di uno di loro, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Ove difetti l’accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi dei genitori, si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, è quello dell’intervento giudiziale.
Ricapitolando:
- cognome di entrambi i genitori, secondo l’accordo da loro scelto. Se dichiarano di non aver raggiunto l’accordo, l’ufficiale dello stato civile non può formare l’atto di nascita in quanto la soluzione al contrasto dei genitori è rimessa solamente al giudice. Una volta ottenuta la decisione del giudice, si dovrà procedere alla dichiarazione di nascita che sarà quindi tardiva (in tal senso il richiamo all’art. 31 del dpr 396/2000 nella circolare ministeriale) e, come motivazione del ritardo, si indicherà la scelta del cognome in via giudiziale.
- cognome di uno solo dei genitori, secondo il loro accordo. In mancanza dell’accordo, non è percorribile neanche la via giudiziale e dovranno necessariamente ripiegare sull’attribuzione del cognome di entrambi, secondo l’ordine da essi stabilito e, in mancanza di accordo anche sull’ordine, valgono le indicazioni di cui al passo precedente. Circa le modalità di manifestazione dell’accordo, si ritengono applicabili le indicazioni ministeriali riportate nella circolare n. 7/2017 (pure successiva ad un intervento della Corte Costituzionale in materia di cognome), dove veniva precisato che “in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento” trattandosi di “un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto ope legis bensì la previa e concorde scelta dei genitori”. In sostanza, il dichiarante si assume la piena responsabilità della dichiarazione e non deve presentare ulteriore documentazione in proposito, sempre che, ovviamente, non vengano emanate altre istruzioni in merito.

Riguardo, infine, all’eventualità che uno od entrambi i genitori abbiano già un doppio cognome, in assenza di normativa, nell’attribuzione del cognome del figlio dovranno essere rispettati tutti i cognomi dei genitori. 

Vedi: circolare n. 63/ 22 del Ministero dell'Interno

Si rimanda ai contatti (in fondo alla pagina) dell'ufficio competente per fissare l'appuntamento previsto.

 

Normativa di riferimento

Codice Civile – art. 231 e seguenti  titolo VII – Della Filiazione

Decreto Presidente della Repubblica 396 del 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile.

Legge n. 218 del 31 maggio 1995 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

L. 4 maggio 1983 n. 184.

L. 28 marzo 2001 n. 149.

L. 219/2012

 

Tempi di conclusione del procedimento

10 giorni dalla nascita. 


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