Trascrizione atti di stato civile formati all’estero
Ultima modifica 26 ottobre 2023
La trascrizione degli atti di stato civile (nascita, matrimonio ecc.), formati all’estero secondo le norme stabilite dalla legge del luogo, riguardanti i cittadini italiani, può essere richiesta dal diretto interessato al comune competente (di residenza) presentando copia degli stessi (eventualmente quella utilizzata per l’acquisto della cittadinanza se esibita entro l’anno di concessione della cittadinanza, altrimenti una nuova copia) debitamente legalizzata dal Consolato e relativa traduzione in italiano anch’essa legalizzata (secondo le regole sottodescritte) dal Consolato. La funzione della legalizzazione consiste nel certificare la provenienza degli atti e la qualifica dei loro firmatari.
Ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all’ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana”. Questa deve essere certificata “conforme al testo straniero” o dall’autorità diplomatica o consolare, o da un traduttore ufficiale o da un interprete il quale deve attestare con giuramento dinanzi all’ufficiale dello stato civile la conformità della traduzione al testo straniero.
La legalizzazione non riguarda solamente l'atto formato all'estero dall'autorità estera, ma anche la firma del traduttore: anche in questo caso, si tratta di adempimento indispensabile che deve risultare in calce alla traduzione stessa.
(Se all'atto che viene trasmesso dall'autorità locale all'autorità italiana diplomatica o consolare è allegata la traduzione in lingua italiana dell'atto medesimo, la legalizzazione della firma di chi ha firmato l'atto coinvolgerà anche tutti gli allegati ad esso. In questo caso non é necessaria la legalizzazione della firma del traduttore ufficiale straniero.
Quando, invece, detta traduzione sia prodotta all'autorità italiana all'estero dall'interessato o sia acquisita dall'autorità medesima per essere poi inviata in Italia assieme alla copia dell'atto originario, ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile, la legalizzazione della firma del traduttore ufficiale straniero è necessaria.)
E’ ammissibile che la traduzione dell’atto, debitamente legalizzato dall’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero, sia effettuata e certificata conforme al testo originario dall’autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, purché la relativa sottoscrizione sia legalizzata dalla prefettura.
La richiesta di trascrizione degli atti di stato civile (nascita, matrimonio ecc.) può anche essere richiesta dall’interessato all’autorità diplomatica o consolare italiana che si trova su quel territorio che la trasmetterà per la trascrizione al Comune italiano.
Sono esenti dalla legalizzazione della firma gli atti e i documenti rilasciati all’estero dai paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja firmata il 5 ottobre 1961, a condizione che rechino “l’Apostille” (apposita timbratura quadrata, scritta in lingua francese o nella lingua ufficiale dell’autorità che la rilascia nel paese aderente, attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità rilasciante).
Con riguardo invece ai documenti eventualmente rilasciati in Italia dall’autorità consolare dei paesi aderenti alla suddetta Convenzione è necessario procedere alla legalizzazione presso la prefettura. (v. art. 1 di detta Convenzione).
Caso particolare: Trascrizione atti di stato civile formati in Marocco
La trascrizione degli atti di stato civile (nascita, matrimonio ecc.), formati in Marocco secondo le norme stabilite dalla legge del luogo, riguardanti i cittadini italiani, può essere richiesta dal diretto interessato al comune competente (di residenza) presentando copia degli stessi (eventualmente quella utilizzata per l’acquisto della cittadinanza se esibita entro l’anno di concessione della cittadinanza, altrimenti una nuova copia) debitamente legalizzata dal Consolato Generale d’Italia in Casablanca e relativa traduzione in italiano anch’essa legalizzata (secondo le regole sottodescritte) dal Consolato Generale d’Italia in Casablanca. La funzione della legalizzazione consiste nel certificare la provenienza degli atti e la qualifica dei loro firmatari.
N.B.: Non verranno accettate copie di atti e traduzioni legalizzate dai Consolati Onorari d’Italia in Tangeri, Marrakesh e Agadir in quanto non competenti (A questi Consolati ci si potrà rivolgere perché inoltrino materialmente i documenti da legalizzare al Consolato Generale d’Italia in Casablanca.)
N.B.: Si ricorda che ai fini della corretta certificazione di nascita (ossia i certificati rilasciati dall’amministrazione comunale formati in base all’atto di nascita trascritto) è necessario che sull’atto di nascita da trascrivere sia indicato anche il cognome del padre e della madre del soggetto a cui l’atto si riferisce, pertanto occorre richiedere all’autorità che rilascia i documenti che i cognomi vengano indicati.
Ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all’ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana”. Questa deve essere certificata “conforme al testo straniero” o dall’autorità diplomatica o consolare, o da un traduttore ufficiale o da un interprete il quale deve attestare con giuramento dinanzi all’ufficiale dello stato civile la conformità della traduzione al testo straniero.
La legalizzazione non riguarda solamente l'atto formato all'estero dall'autorità estera, ma anche la firma del traduttore: anche in questo caso, si tratta di adempimento indispensabile che deve risultare in calce alla traduzione stessa.
Se all'atto che viene trasmesso dall'autorità locale all'autorità italiana diplomatica o consolare è allegata la traduzione in lingua italiana dell'atto medesimo, la legalizzazione della firma di chi ha firmato l'atto coinvolgerà anche tutti gli allegati ad esso. In questo caso non é necessaria la legalizzazione della firma del traduttore ufficiale straniero. Quando, invece, detta traduzione sia prodotta all'autorità italiana all'estero dall'interessato o sia acquisita dall'autorità medesima per essere poi inviata in Italia assieme alla copia dell'atto originario, ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile, la legalizzazione della firma del traduttore ufficiale straniero è necessaria.
E’ ammissibile che la traduzione dell’atto, debitamente legalizzato dall’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero, sia effettuata e certificata conforme al testo originario dall’autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, purché la relativa sottoscrizione sia legalizzata dalla prefettura.
La richiesta di trascrizione degli atti di stato civile (nascita, matrimonio ecc.) può anche essere richiesta dall’interessato all’autorità diplomatica o consolare italiana che si trova su quel territorio che la trasmetterà per la trascrizione al Comune italiano.