Separazioni e divorzi

Ultima modifica 26 ottobre 2023

Annotazione sentenze di divorzio

L’ufficio riceve, esclusivamente dalla Cancellerie dei Tribunali italiani, le sentenze relative allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili dei matrimoni avvenuti in Bra. Provvede alla relative annotazioni in margine agli atti e alla conseguente variazione anagrafica relativa alla modifica dello stato civile dei soggetti coinvolti sia residenti in Bra sia residenti in un altro comune; provvede inoltre ad inviare le previste annotazioni di cui sopra ai comuni di nascita degli sposi e ai comuni dove è avvenuta la trascrizione dell’atto di matrimonio.

 

Divorzio estero

La sentenza di divorzio tra due cittadini di cui almeno uno italiano, pronunciata all’estero per essere riconosciuta in Italia, deve essere trascritta nel Comune dove è stato registrato il matrimonio.

 

Chi può fare la richiesta

La trascrizione può essere domandata dall’interessato, da chi ne abbia interesse o dall’Autorità Diplomatica o Consolare. La trascrizione di una sentenza è vietata se le disposizioni contenute producono effetti contrari all’ordine pubblico.

 

Dove richiederla

Allo Stato civile del Comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio.

 

Documenti da presentare

  • Copia della sentenza di divorzio debitamente tradotta e legalizzata
  • Se la sentenza è stata emessa in un Paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 5/10/61, è esente dalla legalizzazione ma dovrà essere munita del timbro “Apostille”
  • Per le sentenze emesse in uno Stato Membro della Comunità Europea potrà essere prodotto il “Certificato relativo alle decisioni in materia matrimoniale” di cui all’art.39 del Regolamento CE 2201/2003
  • In questo caso non è necessaria alcuna traduzione o legalizzazione.
  • Istanza di trascrizione
  • Documento di identità

Relativamente alla legalizzazione dei documenti, vista la varietà dei casi, contattare sempre prima l’ufficio trascrizioni. A trascrizione avvenuta, sarà cura dell’ufficio l’annotazione dello stesso sull’atto di matrimonio e di nascita degli interessati, oltre che comunicare il divorzio estero all’anagrafe del Comune di residenza degli sposi.

 

Normativa di riferimento

  • Art. 64 legge 31 maggio 95, n. 218 di Diritto Internazionale Privato
  • Artt. 17,22 D.P.R. 396/2000
  • Regolamento CE n. 2201/2003

 

Costi: gratuita.

Tempi di conclusione del procedimento: Come previsto dal D.P.R. 396/2000 – Regolamento Comunale di Stato Civile.


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