Tasi - Tributo per i servizi indivisibili (abrogata)
Ultima modifica 31 ottobre 2023
Dal 1° gennaio 2014 era in vigore il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) introdotto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Legge di Stabilità per l'anno 2014". Con la Legge di bilancio per l'anno 2020 (L. n. 160/2019) l'imposta è stata abrogata ed il suo gettito è confluito nell'Imu - Imposta municipale propria. Quindi dal primo gennaio 2020 la TASI non è più dovuta.
La TASI era dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'art. 1, legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nel caso di immobili locali, la TASI è dovuta dall'occupante, se diverso dal proprietario, per una quota del 10% e dal proprietario per il 90%.
Tasi 2019: scadenze
Le due rate Tasi si pagano entro il 16 giugno e il 16 dicembre.
L'imposta non si paga sull'abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). Allo stesso modo continuano a pagare la TASI gli immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fino a che non siano venduti o locati) e per i fabbricati rurali strumentali al'attività agricola.
Come si calcola?
Le modalità di calcolo della Tasi sono le stesse di quelle utilizzate per l'Imu. In pratica, la base imponibile per calcolare è data dalla rendita catastale, che si può ottenere dalla visura catastale, incrementata con una doppia rivalutazione:
- del 5 per cento (si moltiplica per 1,05);
- di un ulteriore moltiplicatore di legge a seconda della categoria dell'immobile (es. si moltiplica per 1,6 quando il motliplicatore è 160);
Questa rendita catastale rivalutata va moltiplicata per 100, per ottenere il valore catastale dell'immobile. Per calcolare l'imposta, bisogna poi applicare al valore catastale l'aliquota stabilita annualmente dal Comune di Bra.
Moltiplicatori
160 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (esclusi gli A/10), e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
140 se si tratta di fabbricati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 se si tratta di fabbricati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
65 se si tratta di fabbricati nel gruppo catastale D (esclusi i D/5);
55 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Aliquote 2019
- 0,33% abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, le abitazioni assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 19 del Regolamento comunale IUC;
- 0,05% per tutti gli altri fabbricati, esclusi dalla base imponibile IMU.
E' previsto un limite minimo per il versamento di € 12 (art. 9 del Regolamento).
Documenti
Modulistica
Il modulo per la richiesta di rimborso o compensazione
Il modulo per la richiesta di rimborso o compensazione editabile