Ravvedimento operoso per ritardato pagamento

Ultima modifica 30 ottobre 2023

Il contribuente che non esegue, in tutto o in parte, il versamento dell'imposta/tassa alle scadenze fissate dalle leggi o dal Comune di Bra può avvalersi dell'istituto del "Ravvedimento operoso", per regolarizzare spontaneamente errori o ritardi, versando entro determinati termini:

  • l'imposta/tassa non pagata;
  • gli interessi moratori, calcolati giorno per giorno sulla sola imposta, al tasso legale annuo (del 1% dal 01.01.2014 al 31.12.2014, dello 0,5% dal 01.01.2015 al 31.12.2015, dello 0,2% dal 01.01.2016, dello 0,1% dal 01.01.2017, dello 0,3% dal 01.01.2018, dello 0,8% dal 01.01.2019, dello 0,05% dal 01.01.2020) dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • una sanzione stabilita in misura ridotta in base ai giorni di ritardo (ravvedimento "sprint", breve, medio, lungo o lunghissimo);

 

Maggiorazioni

La normativa attuale prevede le seguenti ipotesi di ravvedimento:

  • Ravvedimento "sprint": per ritardi non superiori a 14 giorni successivi alla scadenza, con sanzione pari allo 0,2 % (1/10 del 2%) per ogni giorno di ritardo;
  • Ravvedimento breve: per ritardi dal 15° al 30° giorno dalla scadenza, con sanzione pari al 3,0% (1/10 del 30%);
  • Ravvedimento intermedio: per ritardi dal 31° al 90° giorno dalla scadenza, con sanzione pari al 3,33% (1/9 del 30%);
  • Ravvedimento medio: dal 91° giorno ed entro un anno dalla scadenza, con sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%);
  • Ravvedimento lungo: entro due anni dalla violazione, con sanzione pari al 4,29% (1/7 del 30%);
  • Ravvedimento lunghissimo: oltre i due anni dalla violazione, con sanzione pari al 5% (1/6 del 30%).

 

Modalità di compilazione del Modello F 24

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 (a decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti tramite modello F24 per un importo pari o superiore a mille euro dovranno essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Dl 66/2014, articolo 11, comma 2), barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

 

Normativa

  • Art 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 da ultimo modificato dall'art. 1, comma 637 della Legge 190/2014 - legge di stabilità per il 2015;
  • Circolare 1/DF 24 aprile 2013;
  • Art. 1, comma 728 della legge n. 147 del 27.12.2013.

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