Affitti a canone concordato
Ultima modifica 30 ottobre 2023
A Bra è possibile stipulare contratti di locazione a canone concordato (con le caratteristiche dettate dall’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998), ovvero con condizioni stabilite sulla base di accordi raggiunti a livello locale fra le organizzazioni più rappresentative dei conduttori di proprietà edilizia e inquilini nei Comuni ad alta tensione abitativa. Tra gli allegati di questa pagina è possibile trovare la copia dell'accordo territoriale siglato in data 03.12.2019, la cartografia relativa, un fac simile di contratto, i modelli per la dichiarazione al Comune e un'interpretazione sull'accordo, in merito alla definizione dell'importo del canone.
Per la presentazione dell'istanza in Comune, è necessario allegare al contratto, la fotocopia del documento d'identità del proprietario e dell'inquilino, le planimetrie dei locali interessati, la ricevuta di registrazione del contratto presso l'Agenzia delle entrate, il modello "Modulo affitti concordati" (presente in questa pagina) debitamente compilato.
Per i contratti transitori occorre allegare anche il contratto di lavoro e un'attestazione (autocertificata) della residenza del conduttore dell'immobile. Per gli studenti dell'università di Scienze gastronomiche deve essere depositato in allegato anche il certificato di iscrizione all'ateneo.
Agevolazioni IMU
All'Imu - Imposta municipale propria per questa categoria di immobili si applica quanto stabilito dal comma 6 bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, che prevede: "per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento".
Dal 2020 è possibile beneficiare dell'aliquote agevolata IMU secondo quanto previsto dal Regolamento comunale di applicazione della IUC, ovvero:
- Nell’applicare le agevolazioni comunali (ad esempio l’aliquota differenziata stabilita annualmente con l’atto di approvazione delle tariffe) per le abitazioni locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale con residenza del conduttore da trasferire entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, come previsto dall’art. 2, c. 3, della L. n. 431/1998 (cd. affitti a canone concordato), le stesse sono applicate dalla data di decorrenza del contratto di locazione e potranno essere confermate per tutta la durata del contratto stesso. In tutti gli altri casi, l’applicazione dell’aliquota agevolata si applica soltanto dalla data di trasferimento di residenza come dalle risultanze anagrafiche;
- Per beneficiare delle agevolazioni comunali è sufficiente che gli interessati esibiscano al Servizio Tributi la copia del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risultino chiaramente gli estremi catastali dell’immobile locato, entro la data di presentazione della dichiarazione annuale IMU.
- Il requisito della residenza non è richiesto per i contratti stipulati ai sensi dell’art. 5, c. 2, della Legge n. 431/1998 “locazione abitativa agevolata per studenti universitari” e per quelli stipulati con lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato di durata superiore a quattro mesi, domiciliati nel Comune di Bra e residenti in comuni che distano oltre 50 km dal Comune di Bra. In tali casi è necessario presentare certificazione d’iscrizione rilasciata dall’ateneo ovvero dichiarazione sottoscritta da parte del datore di lavoro entro la data di presentazione della dichiarazione annuale IMU".
Documenti
Interpello 2018: residenza conduttore