Tari - Tassa rifiuti
Ultima modifica 19 giugno 2024
La Tari è istituita per coprire per intero i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Servizio che comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
A decorrere dal 1 gennaio 2013 fu istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) in base a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011, poi sostituito con la Tassa rifiuti (TARI) dalla Legge n. 147/2013, art.1 commi da 641 a 668, nell'ambito della IUC (imposta unica comunale). Con l’abrogazione della IUC definita con la Legge n. 160/2019, sono state fatte salve le disposizioni in materia di applicazione della Tassa rifiuti.
Chi deve pagare?
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali ed aree scoperte adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
L'importo da versare è corrisposto in base ad una tariffa, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 ad oggetto: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani." Regolamento che prevede, per le utenze domestiche, che il tributo sia commisurato oltre che alla superficie occupata anche al numero dei componenti del nucleo familiare.
Le tariffe del tributo sono state determinate unitamente al piano economico-finanziario del servizio rifiuti ed al regolamento del tributo, sulla base dei parametri previsti dal citato D.P.R. 158/1999 e dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e sono articolate per fasce di utenza: domestica e non domestica (negozi, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali, uffici, ecc.). Il piano economico-finanziario è approvato dall’ente gestore dell’ambito territoriale ottimale (EGATO), che per il Comune di Bra è individuato nel consorzio Coabser (www.coabser.it). Da questo documento discendono le tariffe del servizio che sono definite dal Comune e approvate dall’ARERA – Autorità nazionale di regolazione energia, ambiente e reti (www.arera.it).
Fino a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato l'allineamento tra la banca dati catastale e toponomastica, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della previgente Tassa sulla raccolta rifiuti (Tarsu).
Come e quando si paga?
L'imposta potrà essere versata in autoliquidazione tramite il modello F24 o mediante il sistema PagoPA. E' previsto il pagamento dell'imposta in due rate che scadono, nell'anno 2022, il 16 luglio e il 16 dicembre. Il Comune di Bra invierà degli avvisi di pagamento, con allegati i modelli F24 precompilati per il pagamento delle due rate. Prima di effettuare il pagamento è necessario verificare che i dati riportati sull'avviso siano corretti.
I termini di scadenza sono perentori e, in caso di mancato o ritardato pagamento, si applicheranno le sanzioni di legge. Per cui, nel caso di mancato recapito dell'avviso, i contribuenti sono invitati a contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Bra per conoscere l'importo da versare.
Oltre ai consueti canali di pagamento, il Comune di Bra mette a disposizione un servizio che permette di pagare più rapidamente, senza commettere errori di trascrizione, presso gli sportelli di Poste Italiane e presso le tabaccherie sul circuito Banca 5, utilizzando il codice a barre presente sulla delega F24. Si può consultare l'elenco delle tabaccherie convenzionate con il circuito Banca 5 collegandosi al seguente sito: www.banca5.com/trova.
Ravvedimento operoso
In caso di mancato pagamento del dovuto entro i termini di scadenza è possibile regolarizzare la propria posizione versando il dovuto con una piccola penalità prevista dall'istituto del ravvedimento operoso.
Normativa
Art. 13 D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.
Dichiarazioni
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
-
l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
-
la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esclusioni;
-
il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati presso il Servizio Tributi e presenti in questa pagina web.
Si richiede ai contribuenti di verificare attentamente i dati riportati negli avvisi di pagamento con particolare riferimento alla superficie tassata, al numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) ed alla categoria di attività (per le utenze non domestiche).
Si consiglia inoltre ai titolari di utenze domestiche, soprattutto se la dichiarazione originaria presentata per la Tarsu è antecedente al 2012, di verificare la corretta attribuzione della superficie imponibile all'abitazione ed alle pertinenze.
Agevolazioni
Sono state riproposte le agevolazioni per gli utenti in possesso di indicatore ISEE inferiore ai € 10.000,00 ed delle altre condizioni previste dall'art. 54 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).
Il termine previsto per la presentazione delle relative domande, è fissato al 30 settembre.
In caso di accoglimento della domanda di agevolazione il tributo potrà essere versato in unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento della 2° rata.
Documenti
Modulistica
Tari - Il modulo per le abitazioni
Tari - Il modulo per le utenze non domestiche
Tari - Utenze non domestiche. Riduzione per avvio al riciclo
Tari - Il modulo per la richiesta di riduzione in base al reddito
Tari - Utenze non domestiche. Riduzione per donazione cibo
Il modulo per la richiesta di rimborso o compensazione
Il modulo per la richiesta di rimborso o compensazione editabile