Cremazione

Ultima modifica 30 ottobre 2023

Al momento del decesso la domanda per ottenere l'autorizzazione alla cremazione deve essere inoltrata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso compilando il modulo allegato in bollo.

L'Ufficiale di Stato Civile la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, ( non serve più la legalizzazione della sua firma) dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

La volontà alla cremazione, affidamento e dispersione, può essere espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità, utilizzando, a seconda dei casi, i moduli allegati in bollo:

  • la disposizione testamentaria del defunto ( vedi art. 620 codice civile per la Pubblicazione del testamento e la Legge 218/1995 in caso di Testamento straniero: traduzione ed attestazione consolare di esecutività del testamento straniero) o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, ( i comuni si dotano di apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri) tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  • l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari; L'associato può anche presentare una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta ( se non è in grado di scrivere confermata da due testimoni), dalla quale risulti la volontà che le proprie ceneri vengano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà
  • in mancanza della disposizione testamentaria o i qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto del parente più prossimo, individuato a norma degli art.74, 75, 76, 77, del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza
  • la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette. (tutore ed amministrazione di sostegno se nel decreto di nomina ha avuto attribuita questa funzione).

Ceneri della cremazione

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere destinate in forma indivisa:

  • alla tumulazione in tombe di famiglia o in ossari posti all'interno dei cimiteri o in loculi con preesistente feretro o in apposite cellette nell'ara crematoria;
  • all'interramento all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva dalla Giunta Comunale
  • all'affidamento, per la conservazione, a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
  • alla dispersione

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari

Affidamento ceneri

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri o la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

  • coniuge ovvero in difetto dal parente più prossimo, individuato a norma degli art.74, 75, 76, 77, del Codice Civile e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di questi ultimi;
  • dall'esecutore testamentario;
  • dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione, l'affidamento e la dispersione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
  • dal tutore di minore o interdetto, dall' amministratore di sostegno se a questo abilitato;
  • in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale del Cimitero autorizzato dal Comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di questi si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Dispersione

In presenza di volontà espressa dal defunto,nel territorio del Comune di Bra, le ceneri possono essere disperse:

  • in un'area verde delimitata all'interno del cimitero, munita di apposita indicazione, localizzata tra l'ara crematoria e il Cimitero Urbano;
  • nel cinerario comune;
  • in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso scritto del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.
  • in una o più aree pubbliche, esterne al cimitero, eventualmente da stabilirsi dalla Giunta Comunale in base ai requisiti di cui alle normative regionale e/o statali in materia.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi.

Al di fuori del cimitero, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

E' vietata la dispersione in aria delle ceneri.

La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente titolo a norma di legge o per espressa volontà del defunto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale del Cimitero previsto dal comune.
L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.
La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria. Qualora non sia stato definito l'affidatario o, in caso di disaccordo tra le parti, le ceneri verranno conservate negli ossari in 14° fila nel Campo L,o in mancanza, in altro luogo prestabilito dalla Giunta Comunale, tramite pagamento di una tariffa fissa per il servizio di custodia, finche' non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.

Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.

Luogo di dispersione delle ceneri

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato a norma degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di questi ultimi.
In assenza di qualunque indicazione e decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri verranno disperse nell'apposita area cimiteriale.

Targa con generalità dei defunti cremati

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, sulla parete muraria del lato destro del crematorio apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti, le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone/bronzo delle dimensioni di cm. 10 x 15.

L'onere per la fornitura e la posa della targa è posta a carico dei familiari del defunto. Qualora questi ultimi siano indigenti segnalati con richiesta documentata da Servizi Sociali del Comune l'onere è a carico del Comune.

 

Modulistica

Modulo manifestazione di volontà di un parente

Modulo manifestazione di volontà del coniuge

Modulo inserimento registro cremazioni

Modulo per la cancellazione dal registro comunale

Modulo per la richiesta di affidamento dell'urna cineraria

Modulo per la richiesta di dispersione delle ceneri

Richiesta autorizzazione cremazione


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