Cimiteri: concessione loculi
Ultima modifica 30 ottobre 2023
Ai sensi dell’art. 92 del Regolamento di polizia Mortuaria, nel Cimitero devono essere ricevuti:
- i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita - o durante un periodo di essa - la loro residenza, oppure dichiarati “cittadini onorari” della città di Bra con atto formale del Comune;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- i nati morti di cui all'art. 7 e i prodotti del concepimento;
- i resti mortali delle persone sopra elencate.
Ai sensi dell’art. 68 è possibile la concessione individuale di un loculo per la durata di anni 40 (quaranta), rinnovabile: una sola volta per 20 (venti) anni, oppure due volte per 10 (dieci) anni, con possibilità di rinnovo anticipato da parte dei concessionari o titolari qualora non abbiano figli che possano assumersi tali oneri.
Nel caso in cui non sia possibile estumulare la salma alla scadenza del contratto per mancato raggiungimento del termine quarantennale di sepoltura di cui al successivo art. 83, primo comma, è data possibilità agli aventi diritto di ottenere una proroga parziale per il numero di anni minimo necessario per raggiungere il termine stesso, dietro il pagamento della tariffa vigente al momento della proroga, proporzionalmente ridotta. Il prezzo delle concessioni è fissato con deliberazione della Giunta comunale e dovrà essere versato nelle casse comunali entro un mese dalla data della concessione.
I loculi individuali sono capaci di un solo feretro ma è consentita la collocazione di una cassetta di resti o di un’urna cineraria in un loculo, presente o meno un feretro, o una cassetta di resti o un’urna cineraria del coniuge o di ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado della salma. Non possono perciò essere ceduti in alcun modo né per qualsiasi titolo.
La concessione del loculo viene fatta al momento del decesso direttamente alle imprese funebri che si occuperanno della pratica cimiteriale. Sarà possibile la concessione del loculo individuale vicina o limitrofa al coniuge sopravvissuto senza limite di età. Sarà inoltre possibile la concessione dei loculi individuali, nicchie ossario e cellette a persone viventi che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età qualora non vi siano eredi che possano provvedere al momento del decesso del richiedente, e subordinando la vendita alla disponibilità dei loculi.
Tempi di conclusione procedimento: 60 giorni in caso di disponibilità delle aree.
Documenti
Il Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale
La delibera di Giunta che introduce nuove tariffe
Le tariffe in vigore dal 01.01.2022
Archivio: tariffe in vigore dal 01.04.2019 e fino al 31.12.2021