Accesso agli atti documentale
Ultima modifica 6 maggio 2024
L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta va presentata direttamente presso gli uffici che detengono i documenti oppure presso l'Ufficio relazioni con il pubblico e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
Costi: 0,10 € per fotocopia A4; 0,20 € per fotocopia A3.