Requisito Durc

Ultima modifica 26 ottobre 2023

Avviso: informazione utile per i titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con posteggio, i titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, i produttori agricoli che esercitano la vendita su aree pubbliche.

 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

L’art. 2, comma 12 della Legge  n. 191/09 ha  in  parte modificato l’ art. 28 comma 2-bis del D.Lgs. 114/98   prevedendo che  “Le  regioni,  nell'esercizio della potestà normativa in materia  di  disciplina delle attività economiche, possono stabilire che  l'autorizzazione  all'esercizio dell'attività' di cui al comma 1 (commercio su aree pubbliche) sia   soggetta  alla  presentazione  da  parte  del  richiedente  del documento   unico   di   regolarità   contributiva  (DURC),  di  cui all'articolo  1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Inoltre la medesima legge 191/09  ha modificato l’art. 29 del D. Lgs 114/98 introducendo  il comma 4-bis che così recita: “L'autorizzazione  e'  sospesa  per  sei  mesi in caso di mancata  presentazione  annuale  del  DURC,  di  cui  al  comma 2-bis dell'articolo 28".

Successivamente la Regione Piemonte con D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010 ha  disposto per i titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche la presentazione entro il 31 dicembre di ogni anno della seguente documentazione:

  • D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con personale dipendente, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente;
  • Certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente, in mancanza della D.U.R.C. e in caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente;
  • Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all’anno precedente, in difetto di entrambi i documenti sopraindicati (lett. a) e b));
  • Ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;
  • Visura camerale in corso di validità;
  • Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell’azienda


Si precisa che per le attività iniziate da meno di un anno  rispetto alla data del 31 dicembre , nel caso di acquisizione d’azienda per subingresso a seguito di cessione, gerenza, donazione, comodato d’uso gratuito di autorizzazione e di qualsiasi tipologia di trasferimento, gli operatori devono esibire l’analoga certificazione del dante causa, ossia del precedente titolare.

La documentazione richiesta potrà essere consegnata personalmente oppure a mezzo posta  al Comune di Bra, Ufficio Commercio, Piazza Caduti Libertà, 14 - 12042 Bra.

Qualora alla scadenza prevista non sia pervenuta la documentazione richiesta sarà avviato il procedimento amministrativo per la sospensione dell’autorizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 114/98 sopracitato.

L’Ufficio Commercio è a disposizione per eventuali chiarimenti ed è aperto al pubblico nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 8:30 alle ore 12:45 e dalle ore 15 alle ore 16 ed il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:45.


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