Matrimoni: casi particolari

Ultima modifica 26 ottobre 2023

Per le sole nubende sia italiane che straniere (matrimoni successivi al primo): l'art. 89 C.C. prevede che siano trascorsi 300 giorni dalla data del decesso del precedente coniuge o dalla data dello scioglimento, nullità, cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. In caso contrario per contrarre nuove nozze è richiesta dispensa da parte del Tribunale Civile, esclusi i casi in cui la sentenza di scioglimento, nullità, cessazione effetti civili sia pronunciata ai sensi dell'art. 3 n° 2 lettere B-F, Legge 1/12/1970, n° 898 (in tal caso è sufficiente fotocopia della stessa).

Minori di anni 18 italiani e stranieri: Occorre presentare copia autentica del decreto del Tribunale dei Minori autorizzante il matrimonio. Il matrimonio di minori di anni 16 è vietato dalla legge.

Impedimento del rapporto di parentela o affinità tra i nubendi: Occorre copia autentica del Tribunale Civile che concede dispensa esclusivamente per i casi contemplati nell'art. 87 C.C. (lo zio e la nipote, la zia e il nipote, gli affini in linea retta, gli affini in linea collaterale in secondo grado).

Rifugiato politico: Coloro ai quali è stato riconosciuto lo "Status di Rifugiato Politico", dovranno presentare relativa documentazione rilasciata dal Ministero degli Interni, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 e Nulla Osta al matrimonio rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Apolide: I cittadini apolidi dovranno presentare il decreto di Apolidia  rilasciato dal Ministero competente.


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