Descrizione
A partire dal 15 settembre 2023 e fino al 15 aprile 2024 tornano in vigore le misure antismog fissate dalla Delibera della Giunta Regionale piemontese n. 26-3694/2021 e recepite dal Comune di Bra con l’ordinanza n. 327 del 20 settembre del 2021. Si tratta di un pacchetto di limitazioni a carattere sia permanente che temporaneo, che secondo la normativa avrebbero dovuto essere ancor più stringenti. La disciplina prevede infatti da quest’anno lo stop ai veicoli dotati di motore diesel con omologazione Euro 5, ma il Governo nazionale ha disposto che tale misura possa essere applicata solo a partire dal 1° ottobre 2024, in via prioritaria nei Comuni superiori ai 30.000 abitanti, dotati di un’adeguata rete di trasporto pubblico locale e dove ci sono valori inquinanti alti che possono incidere sulla tutela della salute. Tale facoltà diventa un obbligo a partire dal 1° ottobre 2025.
Per quanto concerne le misure temporanee, queste ultime vengono attivate sulla base di previsioni di superamento dei livelli di PM10 oltre i livelli di allerta prestabiliti effettuate da ARPA grazie all’utilizzo di un sistema di calcolo modellistico e secondo un “semaforo antismog” a colori crescenti, aggiornato il lunedì, mercoledì e venerdì.
Limitazioni strutturali
Divieto permanente tutto l'anno in città, 24 ore su 24, per le auto Euro 0 alimentate a diesel e benzina, e per gli Euro 1 ed Euro 2 diesel, sia adibite al trasporto persone che merci.
Nel solo periodo invernale (15 settembre – 15 aprile) stop dalle 8.30 alle 18.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì alle auto diesel Euro 4, a prescindere dalle condizioni di smog. Sempre limitatamente al periodo invernale, è in vigore il divieto di circolazione h 24 di tutti i ciclomotori e i motocicli con omologazione inferiore all’Euro 1. Il Governo ha invece previsto che l'estensione del divieto ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5 possa essere applicata esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 e in via prioritaria nei Comuni superiori ai 30.000 abitanti, dotati di un’adeguata rete di trasporto pubblico locale e dove ci sono valori inquinanti alti che possono incidere sulla tutela della salute; facoltà che viene meno e che diventa un obbligo a partire dal 1° ottobre 2025, sempre nei Comuni con le caratteristiche appena citate.
Un’importante eccezione a queste norme deriva dall’impiego del “Move-In”, il sistema di monitoraggio che attraverso l’installazione di un’apposita “scatola nera” consente ai veicoli più inquinanti di circolare liberamente a patto che rispettino una soglia di chilometri assegnati su base annua. Si tratta di un meccanismo introdotto dalla Regione Piemonte per consentire ai cittadini che hanno auto datate, ma che percorrono pochi chilometri, di circolare ugualmente. Il sistema “Move-In” non consente però di muoversi in caso di semaforo arancione.
Per tutto l’anno vige poi il divieto di sostare con il motore acceso e l’obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica inferiore ai 35 kW dei pellets “certificati”.
Limitazioni temporanee
A queste misure strutturali si affiancano provvedimenti d’emergenza, validi tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo ma operativi solo al superamento delle soglie di concentrazione giornaliera di PM10 stabiliti dalla Regione Piemonte. Due le allerte in vigore, a seconda dei livelli previsti dal “semaforo antismog”, aggiornato ogni lunedì e giovedì.
L’allerta di primo livello, di colore arancione, scatta dopo 4 giorni consecutivi di sforamento della soglia giornaliera di PM10 di 50 microgrammi/m3 e comporta:
- divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;
- divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 12:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
- alle misure che incidono sulla circolazione si aggiungono quelle che riguardano gli impianti di riscaldamento come l’introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie e il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale;
- il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto;
- il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
L’allerta di secondo livello, di colore rosso, si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10. In aggiunta ai provvedimenti relativi all’allerta arancione, prevede:
- divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali con omologazione uguale a EURO 1, 2, 3 e 4 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il sabato e nei giorni festivi;
- divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali con omologazione uguale ad EURO 5 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni.
Deroghe
Le limitazioni strutturali e temporanee alla circolazione non si applicano ad alcune classi di veicoli tra cui i mezzi di soccorso e quelli delle forze dell’ordine, quelli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie (debitamente documentate), quelli degli operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o dalle fiere autorizzate, autobus utilizzati per il trasporto pubblico (purché dotati di dispositivi per l’abbattimento dl particolato), i veicoli utilizzati in car pooling da almeno tre persone, veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare ovvero quelli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri e religiose.
Area interessata
Le limitazioni alla circolazione veicolare coinvolgono tutto il centro abitato di Bra, fatta eccezione per i nuclei e le frazioni non serviti da servizio di trasporto pubblico. Inoltre, alcune vie del concentrico sono escluse dalle limitazioni alla circolazione veicolare. Si tratta di strada Montenero, bretellina est, piazza XX Settembre (limitatamente al tratto tra la rotatoria di strada Montenero e la rotatoria di via Alba), via Vittorio Veneto, piazza Roma, via Trento e Trieste, piazza Giolitti, via G.B. Gandino (tratto piazza Giolitti - viale Risorgimento), viale Risorgimento, via Edoardo Brizio, viale Madonna dei Fiori, via Don Orione, via Cuneo, via Cherasco, via Piumati, strada Falchetto, viale della Costituzione, Strada San Matteo, strada San Michele, via Ospedale, via Rolfo, corso Monviso, piazzale Boglione, via F.lli Rosselli e viale Rimembranze.
Semaforo antismog
Lo stato del semaforo antismog viene pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di Bra, sul sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it) e su quello dell’Arpa regionale (www.arpa.piemonte.gov.it). Le misure temporanee sono attive dal giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
Tutti i dettagli sulla normativa, le deroghe e la mappa delle strade esenti da limitazioni si trovano sul sito web www.comune.bra.cn.it (Ambiente e Igiene/Limitazioni antismog).
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Ultimo aggiornamento: 13 settembre 2023, 10:19