Descrizione
Alla luce dell'abbassamento delle temperature di questi giorni, si ricorda che la normativa nazionale (Decreto del Presidente della Repubblica 74 del 16 aprile 2013) prevede che:
• il periodo consentito per l’accensione degli impianti termici sia compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile per un massimo di 14 ore giornaliere;
• al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possano essere attivati in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alle 7 ore.
Le utenze che ne avessero esigenza possono quindi provvedere ad attivare gli impianti termici senza incorrere in sanzioni, ricordando che la temperatura dell'aria negli ambienti riscaldati non deve superare i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e i 20°C, con 2°C di tolleranza, per tutti gli altri edifici, inclusi quelli residenziali.
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Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2025, 11:16